|
ASSOCIAZIONE CULTURALE
PUGLIA FILM COMMISSION
STATUTO
Art.1. Costituzione, sede e durata
E’ costituita un’associazione culturale denominata «Puglia Film Commission», in seguito definita per brevità "Associazione". L’Associazione ha sede legale in BARI, via Gen. C.A. Dalla Chiesa 4. L’Associazione, nei modi di legge, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sul territorio italiano e all’estero. L’Associazione dura dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2100, salvi proroga o scioglimento anticipato a norma dello statuto sociale. L’Associazione sarà retta dalle norme del presente statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi adottati in conformità di tali norme. L’associazione non ha scopo di lucro. Tutti i proventi sono destinati all’attività associativa.
Art.2. Funzioni, scopi e finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sia in Italia che all'estero, il territorio della regione Puglia come set privilegiato di produzioni audiovisive al fine di valorizzarne il patrimonio storico, artistico e naturale e di favorire l'utilizzo delle sue risorse umane e strutturali nell'industria televisiva, pubblicitaria e cinematografica mondiale. In questa prospettiva l'Associazione si prefigge di: · Promuovere e sostenere ogni tipo di manifestazione o evento che possa accrescere la conoscenza e consolidare il prestigio della Puglia nel mondo;
· Promuovere convegni, conferenze, seminari ed altre iniziative analoghe, sia in Italia che all'estero, che abbiano come tema principale il patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico e naturale della regione Puglia;
· Promuovere la formazione di gruppi di studio e la pubblicazione di opere che abbiano come tema il nostro territorio e la sua valorizzazione;
· Promuovere e sostenere iniziative che mirino a valorizzarne il turismo, i beni culturali, artistici, architettonici, folcloristici ed ambientali.
· Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'industria audiovisiva locale e la sua diffusione all'estero incentivandone i progetti cinematografici, televisivi e multimediali;
· Promuovere le strutture per la produzione audiovisiva già presenti sul territorio e sostenere la creazione di nuovi spazi tecnologicamente sempre più avanzati;
· Promuovere e sostenere l'impegno delle risorse professionali ed artistiche locali nelle produzioni nazionali e internazionali;
· Creare una vasta rete culturale che abbia al centro la regione Puglia e coinvolga tutti gli enti, le associazioni e simili che operano nel mondo della produzione audiovisiva;
· Creare una rete di promotori culturali che si impegni a favorire la divulgazione delle conoscenze storiche, artistiche, letterarie e ambientali che riguardano la regione Puglia;
· Fornire ai registi, alle produzioni e a chiunque ne faccia richiesta servizi di supporto alla
pre-produzione, produzione e post-produzione;
· Coinvolgere la Regione, i Comuni e le Province della regione Puglia nei progetti dell'Associazione al fine di garantire una presenza capillare sul territorio;
· Editare e produrre materiale audiovisivo, cartaceo o multimediale utile per tutti gli scopi dell'Associazione;
· Organizzare e gestire eventi legati al cinema, alla televisione e alla pubblicità in Puglia come festival, mostre, incontri e prime;
· Progettare e gestire, in proprio e per conto di terzi, corsi di formazione professionale, anche finanziati da enti pubblici, per tutte le professionalità che operano nella produzione audiovisiva; nei settori del cinema, teatro, danza, musica; nel settore della promozione, anche a fine turistico, dei beni culturali, artistici, architettonici, folcloristici e ambientali.
· Collaborare e stipulare accordi con altre associazioni in ambito nazionale ed internazionale;
· L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che riterrà opportune ed utili al raggiungimento dello scopo.
Art.3. Promotore dell’Associazione
L’Associazione è stata costituita su iniziativa del Consorzio Artemide con sede in Bari Via C.A. Dalla Chiesa 4. Per tale motivo Il Consorzio Artemide è ammesso all’Associazione in qualità di socio fondatore e i soci si impegnano, per la durata dell’Associazione, a riportare in tutte le Comunicazioni dell'Associazione la dizione «promossa dal Consorzio Artemide» e a consentire che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dal Consorzio
Artemide.
Art.4. Soci
Il numero dei soci è illimitato.
I soci sono distinti in tre categorie: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.
· I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione o che hanno fatto domanda di ammissione e sono stati ammessi entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo; · I soci ordinari sono coloro che hanno fatto domanda di ammissione e sono stati ammessi;
· I soci sostenitori sono gli Enti pubblici e privati che sostengono finanziariamente le iniziative dell’Associazione Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci fondatori o soci ordinari, tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e che condividano gli interessi e obiettivi dell'associazione. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci sostenitori gli enti pubblici e i privati in genere che si impegnino a sostenere finanziariamente le iniziative dell’Associazione.
Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e devono contenere: · I dati anagrafici del richiedente;
· L’accettazione dello Statuto e delle norme che regolano l’Associazione con la dichiarazione esplicita del richiedente in cui si impegna ad osservarli, in caso di accettazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla domanda di ammissione nel termine di 30 giorni, dandone tempestivamente formale Comunicazione all'interessato.
L'ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento del pagamento della quota di partecipazione al patrimonio sociale e delle altre somme dovute, che devono avvenire entro due mesi dalla Comunicazione della delibera, pena decadenza della stessa.
Il domicilio dei soci per i rapporti con l’Associazione è quello risultante dal libro dei soci.
Art.5. Quote di partecipazione al patrimonio sociale
Le quote di partecipazione al patrimonio sociale sono fissate nel seguente modo:
· 10 (dieci) euro per gli studenti;
· 50 (cinquanta) euro per le persone fisiche;
· 100 (cento) euro per le imprese individuali e per le persone giuridiche;
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare delle variazioni ai predetti importi.
Art.6. Diritti dei soci
Il diritto di voto nelle Assemblee dei soci è il seguente:
· I soci fondatori hanno diritto a 10 voti;
· I soci ordinari hanno diritto a un voto;
· I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Tutti i soci hanno inoltre i seguenti diritti:
a) Partecipare alle Assemblee dei soci;
b) Usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei limiti fissati dallo statuto e dalle deliberazioni sociali;
c) Prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali proposte
concernenti l’oggetto sociale.
Art.7. Obblighi e sanzioni
I soci fondatori e ordinari hanno i seguenti obblighi:
a) Sottoscrivere e versare almeno una quota di partecipazione al patrimonio sociale;
b) Versare la tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. In mancanza di tale delibera la tassa di ammissione è uguale a zero;
c) Concorrere alle spese per le attività istituzionali dell’Associazione con contributi volontari ;
d) Osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
e) Cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia
comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali dell’Associazione; I Soci sostenitori hanno, oltre agli obblighi dei soci ordinari, anche quello di versare, al l'atto dell'ammissione, un contributo una tantum stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati all’Associazione, le seguenti sanzioni: a) Censura scritta, con diffida, a rimuovere l'inadempienza, per irregolarità di carattere
formale relative all'applicazione della legge, dei suoi regolamenti di esecuzione, dello
statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) Espulsione dall’Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del Socio, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
Il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in caso di mancata nomina di tale organo, al collegio arbitrale di cui al successivo Art. 25, entro 15 giorni dalla Comunicazione della sanzione.
Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non è presentato ricorso, dal 15° giorno successivo al ricevimento, della raccomandata, da parte dell'interessato.
Art. 8. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso e per espulsione.
Il socio può recedere a mezzo di lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione e con decorrenza dal 31/12 dell’anno di Comunicazione del recesso. L'espulsione del Socio può essere decisa oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:
· Perdita dei requisiti previsti all'art. 4;
· Gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto e dalle delibere degli organi sociali;
· Comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione o lesivi del prestigio della stessa. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito all’espulsione devono essere Comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla ricezione. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il socio può proporre reclamo al Collegio dei probiviri o, in caso di mancata nomina di tale organo, al collegio arbitrale di cui al successivo Art. 25.
Il Socio receduto od escluso o che, comunque, abbia cessato di far parte dell’Associazione, non ha diritto alla restituzione né della quota di partecipazione né dei versamenti effettuati per quote, contributi od altro. Il socio uscente è tenuto a regolare contestualmente le eventuali pendenze.
Art.9. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
· Fondo sociale formato dalle quote versate dai soci fondatori e ordinari;
· Fondo tassa di ammissione costituto con i versamenti effettuati dai soci a tale titolo;
· Fondi di riserva;
· Fondo accantonamento liberalità costituito con i versamenti di chiunque;
· Fondo contributi e utili formato da eventuali contributi Comunitari, dello Stato, da Enti pubblici e in parte dagli utili.
Art.10. Responsabilità dei soci
La responsabilità dei soci si intende, per ogni effetto di legge, limitata all’ammontare delle quote di iscrizione rispettivamente versate, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art.11. Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
· L'Assemblea dei Soci;
· Il Consiglio di Amministrazione;
· Il Presidente;
· Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
· Il Collegio dei Probiviri, se nominato;
· Il Segretario Generale, se nominato.
Art.12. Assemblea dei Soci
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci, che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o espulsi.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei diritti di voto.
L'avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre adottare di volta in volta altri mezzi di Comunicazione onde portare l'avviso di convocazione dell'assemblea a conoscenza del maggior numero di soci.
Art.13. Attribuzione del voto
L’assemblea è costituita da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ai voti indicati nel precedente art. 5. Ciascun socio ordinario potrà farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un delegato a condizione che lo stesso non sia amministratore o dipendente dell’Associazione. La regolarità della delega sarà determinata dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 14. Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea ordinaria ogni deliberazione riguardante:
a. I bilanci preventivi e consuntivi;
b. L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, stabilendone l’eventuale compenso; c. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente, stabilendone il compenso;
d. L’elezione del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, stabilendone il compenso; e. Gli indirizzi da seguire nell'attività volta al conseguimento degli scopi sociali;
f. Ogni altro oggetto previsto dallo Statuto e non attribuito ad altri organi.
Spetta all'Assemblea straordinaria ogni deliberazione riguardante:
a. Le modifiche allo statuto sociale;
b. L'aumento delle quote del fondo sociale;
c. Lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la nomina dei liquidatori; d. La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
I Soci hanno diritto di far iscrivere all’ordine del giorno specifici argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto e motivata entro i 10 giorni antecedenti la data di convocazione l’Assemblea e sia firmata almeno da un terzo dei Soci.
Art.15. Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o in caso di impedimento di entrambi da un socio nominato dall’Assemblea. Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non socio.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi, presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi, presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese, nell'un caso e nell'altro, a maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.16. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 15 membri. Il numero dei componenti sarà determinato di volta in volta dall’Assemblea dei soci che eleggerà tutti i componenti tranne uno che sarà nominato dal Consorzio Artemide. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne Comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
Mancando, durante il corso dell'esercizio, uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione a norma dell'art.2386 codice civile. La deliberazione dovrà essere approvata dal Collegio dei revisori dei conti, se nominato, e sottoposta, per conferma, alla prima Assemblea utile.
I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri sostituiti.
Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Art.17. Poteri del Consiglio
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, non espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.
In particolare il Consiglio:
a. Convoca l'Assemblea, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività dell’Associazione; b. Predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
c. Nomina, tra i suoi membri, massimo tre Vice Presidenti;
d. Delibera sull'ammissione, decadenza, recesso e esclusione dei soci;
g. Determina l'ammontare della tassa di ammissione e dei contributi annuali;
e. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f. Assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
g. Conferisce procure, sia generali sia speciali;
h. Nomina eventuali commissioni o consulenti aventi specifici incarichi tecnici e operativi;
Il Consiglio può nominare un Segretario Generale, determinandone i poteri, e può infine delegare uno o più dei suoi poteri al Presidente.
Art.18. Riunioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta, motivata per iscritto, presentata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Alla convocazione, contenente l'ordine del giorno, la sede e il luogo dell'adunanza, si provvede a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, e/o telefax, e/o posta elettronica, con almeno 3 giorni di preavviso e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma spedito almeno un giorno prima della data della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.19. Presidente
Il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, adotta le necessarie misure salvo riferirne appena possibile al Consiglio. Al presidente è demandata la facoltà di rappresentare L’Associazione davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare e revocare avvocati e/o procuratori nonché rilasciare procure, con delibera Presidenziale da far ratificare dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria, ad aprire e chiudere rapporti bancari di qualsiasi tipo, nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.
Previa autorizzazione del Consiglio, egli può delegare parte dei propri poteri, ai Vice Presidente o al Segretario Generale se nominato.
Nel caso di mancata nomina del Segretario Generale, il Presidente ne assume gli incarichi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vice Presidente più anziano disponibile.
Art.20. Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di decadenza di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.
Essi hanno i doveri e i poteri stabiliti dall'art.2403 ss. Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni e gli accertamenti dei rilievi sono trascritti nell’apposito libro. I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione per assistervi.
Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo, deliberato dall'Assemblea.
Art.21. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; esso elegge nel suo seno il Presidente.
I Probiviri durano in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti.
I Probiviri non possono essere soci, né dipendenti dell’Associazione né avere in ogni caso alcun interesse e/o rapporti professionali, anche occasionali, con la Associazione stessa. Essi deliberano quali arbitri irrituali pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, e regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono opportuno. Il loro giudizio è inappellabile.
Al Collegio dei Probiviri dovrà essere deferita ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal rapporto associativo con l’Associazione. Al Collegio potranno essere sottoposte, per libera volontà delle parti, anche eventuali controversie tra soci.
Art.22. Il Segretario Generale
II Segretario Generale, se nominato, svolge le seguenti mansioni:
· attua le delibere del Consiglio di Amministrazione;
· predispone i piani di attività,
· riveste la carica di capo del personale;
Il Segretario Generale può ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per i poteri attinenti la gestione ordinaria dell’Associazione, e, per espliciti atti o attività, delega di rappresentanza.
Art.23. Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto il conto preventivo e il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato il bilancio consuntivo, dal quale deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell’Associazione.
Art.24. Scioglimento
L’Associazione si scioglie:
a. Per decorso del termine;
b. Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo;
c. Per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'Assemblea;
d. Per decisione dell'Assemblea in sede straordinaria;
e. Per perdita dell'intero patrimonio sociale.
Verificatasi la causa di scioglimento, anche anticipato, sono nominati i liquidatori dall'Assemblea straordinaria dei soci, o, in mancanza, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Bari, che ne determinerà i poteri e gli emolumenti.
I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti, maggiorati degli interessi al tasso legale.
L'Assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche dell’Associazione ed esercitino la medesima attività ovvero, in mancanza, ad opere di utilità sociale.
Art. 25. Collegio Arbitrale
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, qualora non sia stato nominato il collegio dei probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo d'accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.
Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza necessità di rigide procedure formali, esperendo comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.
Art.26. Norme prevalenti
Per quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di
Associazioni.
|